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Il Bonus sociale per disagio economico

Che cos’ é il Bonus Sociale per disagio economico?

 

Vien da sé che, quello “per disagio economico” sia volto ad aiutare le famiglie più in difficoltà (economiche appunto) ed infatti, sul sito dell’autorità dell’energia (ARERA), questo bonus viene descritto così:

“il bonus elettrico è uno sconto sulla bolletta, introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità con la collaborazione dei Comuni, per assicurare un risparmio sulla spesa per l’energia elettrica alle famiglie in condizione di disagio economico e alle famiglie numerose.”

Quindi un vero e proprio sconto in bolletta, nella parte relativa ai “costi fissi” slegato da prezzo, offerta e da tutto ciò che abbiamo trattato nei precedenti capitoli.

 

Significa tuttavia che se hai fatto un buon lavoro nel valutare un cambio di fornitore ed in più rientri nel bonus qui descritto il tuo risparmio può solo aumentare!

E anche in maniera significativa.

 

 A chi spetta

Possono ottenere il bonus sociale per disagio economico tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura elettrica appartenenti:

– ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro;

– ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;

– ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza

 

Ogni nucleo famigliare che ha questi requisiti può richiedere il bonus per disagio economico.

 

Inoltre, i titolari del Reddito di cittadinanza, in base alla legge 28 marzo 2019, n. 26, hanno diritto ad accedere al bonus elettrico, gas e idrico anche se la soglia ISEE è superiore a 8.265 euro.

Come potrai notare dalla data della legge qui sopra, il bonus elettrico dunque, è stato esteso anche a chi percepisce il reddito di cittadinanza.

 

NOTA: oltre per la fornitura elettrica,il bonus per disagio economico si può richiedere e può essere applicato anche per la fornitura gas e per la fornitura idrica!

Come si richiedeva fino al 31/12/2020

 Fino al 31/12/2020 per presentare la domanda bisognava rivolgersi ad un CAF del proprio paese di residenza attraverso l’apposita modulistica.

 

Come potrai immaginare per poter inviare la domanda c’era un po’ di burocrazia “nostrana”, bisognava infatti allegare alla domanda la seguente documentazione:

  • documento di identità
  • eventuale “allegato D” di delega (se la domanda è presentata da un delegato e non dall’intestatario della fornitura)
  • “modulo A” compilato.
  • “attestazione ISEE” in corso di validità
  • “allegato CF” con i componenti del nucleo ISEE

Oltre a questi documenti, le famiglie numerose dovevano compilare anche:

  • “allegato FN” per il riconoscimento di famiglia numerosa, se l’ISEE è superiore a 8.265 euro (ma entro i 20.000)

I titolari di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza dovevano indicare anche:

  • numero di protocollo assegnato al Reddito/Pensione di cittadinanza o attestazione utile a documentare la titolarità del richiedente del Reddito/Pensione di cittadinanza

Ai fini della compilazione del modulo A era inoltre necessario avere a disposizione alcune informazioni reperibili in bolletta o nel contratto di fornitura:

  • codice POD e codice PDR (identificativi del punto di consegna dell’energia e del gas). Questi codici non cambiano anche se si cambia fornitore;
  • la potenza impegnata o disponibile della fornitura.

 

Tutti questi moduli si potevano trovare online al seguente indirizzo: http://www.bonusenergia.anci.it/. Tuttavia, il CAF di riferimento aveva modo di aiutarvi sia al recupero dei moduli che alla loro compilazione.

 

Ma tutto questo (procedura e documentazione relativa), che abbiamo voluto comunque inserire, a partire dal 2021, sarà sostituito da un’altra procedura volta a “snellire” la richiesta per il bonus sociale per disagio economico.

 

Ecco qui di seguito la nuova procedura in vigore da Gennaio 2021.

 

Come si richiede dal 01/01/2021

Dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda.

Premesso che le condizioni per rientrarci sono le medesime descritte poc’ anzi, l’aspetto eclatante è che non ci si dovrà più rivolgere ad un CAF o agli appositi uffici comunali.

Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc.).

Se il nucleo familiare rientrerà in una delle tre condizioni di disagio economico che danno diritto al bonus,  l’INPS invierà i suoi dati (nel rispetto della normativa sulla privacy e delle disposizioni che l’Autorità sta definendo in materia riconoscimento automatico dei bonus sociali per disagio economico) al SII (Sistema Informativo Integrato).

Il SII è’ basato su una banca dati che contiene l’elenco completo dei punti di prelievo nazionali e dei dati fondamentali per la gestione dei processi, che incrocerà i dati ricevuti con quelli relativi alle forniture di elettricità, gas e acqua, permettendo di erogare automaticamente i bonus agli aventi diritto.

In pratica, una volta compilato la DSU da cui si evince l’ISEE questo AUTOMATICAMENTE verificherà il diritto ad accedere al bonus e comunicherà al Distributore Locale e Fornitore di luce e gas (e anche acqua) che tu rientri in tale agevolazione.

Se fai un confronto al volo tra la vecchia e la nuova procedura ci si rende già conto che si riducono le “scartoffie” e il tempo da dover dedicare a questa operazione.

Quanto vale?

Domanda più che legittima, dato il tempo che si dovrà dedicare per recuperare tutta la documentazione.

L’importo che viene “scalato” dai costi fissi della bolletta varia in base al numero delle persone presenti nel nucleo familiare, ed è così suddiviso:

  • Da 1 a 2 componenti = – 125€ l’anno;
  • Da 3 a 4 componenti = – 148€ l’anno;
  • Da 5 componenti in su = – 173€ l’anno.

Tali importi vengono suddivisi nei dodici mesi successivi alla richiesta e relativa accettazione del bonus.

I tempi per l’accettazione della domanda possono variare ma, in caso di accoglimento tardivo, esso è retroattivo. Farà comunque fede la data della presentazione della domanda. Pertanto, è facile che si possa trovare un primo importo di rimborso più alto e che poi questo prosegua in maniera costante e mensile.

Me lo hanno applicato?

Per verificare l’avvenuta applicazione, è sufficiente leggere in bolletta nella sezione apposita che ci sia riportata la voce (vedi immagine).

 

NOTA: Ricorda che questo bonus ha comunque validità di 12 mesi e che poi andrà rinnovato allo scadere!

Ma con la nuova procedura ciò dovrebbe avvenire automaticamente!